Decreto Legge maggio 2020 post Covid-19
Il decreto SALVA-ITALIA maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale; riportiamo l'art. 121 che riguarda le agevolazioni fiscali previste in materia di ristrutturazioni immobiliari.
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo
dovuto e in credito d'imposta cedibile
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con
facolta' di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito
d'imposta, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, ivi
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e
all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e
1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per
le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da
1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al
comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui
all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6
dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di
cui al comma 8 dell'articolo 119;
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati
anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di
detrazione non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la
stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata
utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non
utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti
di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli
31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i
soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate
nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a
criteri selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa
degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al
comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia
delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla
detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma
1. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei
confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo
restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre
all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del
fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il
pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative
all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.